Legambiente: il ricorso dell’ILVA è infondato sia in fatto che in diritto.
Confidiamo che questa volta il TAR voglia accogliere le tesi difensive delle parti
resistenti anche perché l’accoglimento del ricorso ILVA sarebbe, nella situazione attuale,
davvero paradossale
.
Oggi dinanzi al Tar Puglia sede di Lecce si è svolta l’udienza di Camera di Consiglio
sulla istanza di sospensiva avanzata dall’ILVA S.p.A..
Neppure in un momento drammatico come l’attuale, nel quale emergono elementi di
tale gravità che dovrebbero indurre tutti ad una riflessione più approfondita circa le
modalità con cui l’attività dell’impianto siderurgico si è svolta in passato e continua a
svolgersi attualmente, ebbene neppure in tale momento, in cui si discute
dell’ordinanza emessa dal Sindaco di Taranto e delle perizie depositate nell’incidente
probatorio disposto dal G.I.P. del Tribunale di Taranto, e quindi della prova che le
prescrizioni sino ad oggi imposte non sono sufficienti a rendere le emissioni
inquinanti in linea con i limiti di legge e con la sopportabilità dei cittadini, con gravi
conseguenze sulla salute di questi ultimi, l’ILVA ha dato prova di voler aprire una
fase di dialogo più sereno con il territorio e le istituzioni, magari rinunciando alla
istanza di sospensiva oggi discussa.
L’ILVA ha invece insistito pervicacemente, nella propria richiesta di sospensione
dell’efficacia del provvedimento di A.I.A., relativamente alle prescrizioni in materia
di sistemi di abbattimento di macro e micro inquinanti, nonché di rete di smaltimento
delle acque reflue.
E’ facile trarre, da questo atteggiamento dell’ILVA, una duplice considerazione: da un
lato deve intendersi che la società sia intenzionata a proseguire nella propria
sistematica azione tesa all’impugnativa di qualsiasi provvedimento che interessi la
propria attività, con la facile previsione che anche l’ordinanza del Sindaco Stefano
sarà oggetto di impugnativa; dall’altro sembra evidente che viene chiusa ogni
possibilità di dialogo con i cittadini e le istituzioni locali, ritenendo che la sede idonea
per la definizione dei rapporti sia quella giudiziaria e non quella concertativa e
procedimentale. Ciò risulta particolarmente e negativamente significativo anche in
considerazione del fatto che il prossimo 14 marzo è previsto un incontro tra
istituzioni locali e Ministero propedeutico alla riapertura del procedimento di A.I.A.,
e che potrebbe essere proprio quella la sede nella quale, in contraddittorio con tutte le
altre parti, andare a verificare le modalità di esecuzione e il peso delle prescrizioni.
Legambiente ritiene che il ricorso avverso il provvedimento di A.I.A. sia infondato
sia in fatto che in diritto, così come specificamente dettagliato nell’atto di
costituzione depositato in giudizio, e che a maggior ragione sia da rigettare l’istanza
di sospensione, sia perché la materia posta al vaglio del TAR è di tale complessità
tecnica che mal si concilia ad una decisione in sede cautelare, sia perché non
sussistono i requisiti previsti dalla legge per il suo accoglimento, con particolare
riferimento al cd. periculum in mora, essendo tutte le prescrizioni impugnate non
suscettibili di applicazione immediata.
Si confida quindi che questa volta il TAR voglia accogliere le tesi difensive delle
parti resistenti e rigettare l’istanza cautelare, anche perché un suo accoglimento, nella
situazione attuale, risulterebbe davvero paradossale.
Circolo di Taranto
7 marzo 2012
